Bonus Natale 2024.....chiarimenti

09 dicembre 2024

BONUS NATALE 2024

L’Agenzia Entrate ha emanato i seguenti documenti di prassi con riguardo all’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti (c.d. Bonus Natale), di cui all’art. 2-bis del D.L. 113/2024, in possesso di determinati requisiti reddituali e familiari:

  • Circolare n. 19/2024: ha fornito le indicazioni in merito all’erogazione per l’anno 2024 del bonus;
  • Circolare n. 22/2024: ha fornito i chiarimenti sulle nuove regole per l’ottenimento del bonus a seguito delle modifiche apportate al citato art. 2-bis dal D.L. 167/2024 che ha ampliato la platea dei beneficiari.

 

REQUISITI

Il bonus Natale viene erogato al lavoratore dipendente in possesso, congiuntamente, delle seguenti condizioni:

  • reddituale: abbia un reddito complessivo nell’anno 2024 non superiore a € 28.000;
  • familiare (disposizione modificata dal D.L. 167/2024):

-   testo ante modifica: abbia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, co. 2, del TUIR, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’art. 12, co. 1, lett. c), 10° periodo, del TUIR (tale ultima disposizione prevede che se l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non risulti coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non risulti coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il 1° figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato)

-   testo post modifica: abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato art. 12, co. 2, del TUIR;

 

Nozione di coniuge

le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (L. 76/2016, art. 1, co. 20).

Nucleo familiare monogenitoriale

sussiste nel caso in cui, alternativamente:

  • l’altro genitore risulti deceduto;
  • l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
  • il figlio sia stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure sia stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

 

  • imposta lorda: quella determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR - con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati - percepiti dal lavoratore, deve essere di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, co. 1, del TUIR. La detrazione cui riferirsi è quella prevista da tale ultima disposizione (nella misura prevista per il 2024), senza la riduzione di cui al D.lgs. 216/2023.

 

Il bonus:

  • è pari a € 100,00 ed è rapportato al periodo di lavoro;
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

Riconoscimento del bonus

  • è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024, a nulla rilevando il tipo di contratto del rapporto di lavoro dipendente (ad es. lavoro a tempo determinato o indeterminato);
  • è necessaria la previa verifica della capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riguardo al periodo d’imposta 2024 (si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti resi con la Circ. n. 29/E/2020 per altri approfondimenti sul calcolo della capienza dell’imposta lorda rispetto alla detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente);
  • è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio purché fiscalmente a carico;
  • spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che siano fiscalmente a carico anche se non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

 

Nota: per la spettanza del bonus non è più richiesto il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare monogenitoriale.

 

Soggetti esclusi

i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR.

Ulteriori aspetti

  • giorni per i quali spetta il bonus: coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione;
  • riduzione del bonus: non va effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad es. il part-time orizzontale, verticale o ciclico);
  • presenza di più redditi di lavoro dipendente: in tal caso, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei si computano una sola volta.

 

Nota: il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, spetta al lavoratore dipendente, a prescindere che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.

 

REQUISITO REDDITUALE

Calcolo del reddito complessivo

a tal fine occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento; nello specifico, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, della quota di agevolazione ACE e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione, a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva ex L. 197/2022.

Redditi rilevanti nella determinazione del reddito complessivo

la quota esente dei redditi agevolati di cui:

  • all’art. 44, co. 1, del D.L. 78/2010, relativo agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
  • all’art. 16 del D.lgs. 147/2015, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
  • all’art. 5, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. 34/2019, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
  • all’art. 5 del D.lgs. 209/2023, che disciplina il nuovo regime speciale per lavoratori impatriati.

Reddito complessivo

è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, co. 3-bis, del TUIR.

 

NON SPETTANZA DEL BONUS

Il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario del bonus (disposizione aggiunta all’art. 2-bis dal D.L. 167/2024).

 

ADEMPIMENTI

Con riguardo agli adempimenti richiesti per ottenere il bonus, il sostituto d’imposta

  • riconosce il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il C.F. del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico (è sufficiente indicare il C.F. di un figlio fiscalmente a carico);
  • conserva i documenti comprovanti l’avvenuta dichiarazione ai fini di un eventuale controllo;
  • recupera le somme erogate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione (la Ris. n. 54/E/2024 ha istituito gli appositi codici tributo) a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga del bonus;
  • successivamente all’erogazione, verifica in sede di conguaglio la spettanza del bonus e provvede al recupero del relativo importo nel caso lo stesso non spetti.

 

LAVORATORE DIPENDENTE:

  • è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta, tramite dichiarazione sostitutiva, la presenza dei requisiti per beneficiare del bonus; in particolare, dichiara nell’attestazione da rilasciare al datore che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus; nel caso abbia prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi della disposizione normativa previgente alle modifiche previste dal D.L. 167/2024, non è necessaria, per l’erogazione del bonus, la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo che debba acquisirsi il C.F. del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus;
  • svolgimento nel 2024 di più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi: in tal caso il lavoratore presenta all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la 13° mensilità, in aggiunta alla dichiarazione sostitutiva, le CU riferite ai precedenti rapporti di lavoro;
  • lavoratore con più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere: in tal caso il bonus è erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore indicherà nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro;
  • cessazione dell’attività nel corso del 2024: in tal caso il lavoratore, fermo restando il rispetto dei requisiti, può beneficiare del bonus direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita al 2024.

 

BONUS

Rideterminazione

avviene nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell’IRPEF.

Dichiarazione dei redditi

nel caso in cui il lavoratore, pur avendo diritto al bonus, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad es. i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza, lo stesso può beneficiare del bonus nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024, da presentarsi nel 2025.

Indebita ricezione del bonus

va restituito dal lavoratore nella dichiarazione dei redditi nel caso in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne i requisiti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito.

 

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