Contributo per impianti autoproduzione energia da rinnovabili
23 aprile 2026

Il DL 42/2026 ha inoltre introdotto il nuovo co. 3-bis all’art. 8 del DL 38/2026, che prevede, per le summenzionate imprese, un contributo ad hoc concesso in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni sopra citate, sostenute per:
- gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);
- le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.
Tale contributo non può eccedere per ciascuna istanza l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.
Il contributo spetta comunque nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028.
Il MIMIT provvede all’erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.
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