Contenzioso - Conciliazioni

L’esigenza dello Stato di garantire l’equilibrio finanziario e i servizi essenziali ai cittadini, unito all’attuale crisi finanziaria e ad una gestione della cosa pubblica non sempre corretta e trasparente, hanno portato il Governo ad adottare una politica fiscale che ha determinato un aumento della pressione fiscale.

La contrazione dei consumi delle famiglie italiane non fa che peggiorare la lunga lista dei dati negativi dell’economia del nostro Paese.

Per risolvere una parte dei problemi di bilancio pubblico, l’amministrazione finanziaria ha concentrato gran parte dei propri sforzi per contrastare l’evasione fiscale, che, da sempre, ci caratterizza rispetto agli altri popoli appartenenti l’Unione Europea.

L’aumento delle attività di controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti da parte dell’amministrazione finanziaria contrasta, da un lato, comportamenti fiscalmente non corretti provocando anche un effetto dissuasivo, e produce, dall’altro, un aumento del contenzioso tributario.

Diversi sono gli strumenti di controllo e accertamento a disposizione degli uffici finanziari e della Guardia di Finanza: i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali, gli inviti al contraddittorio e i questionari, le attività istruttorie esterne (per esempio, controlli mirati e verifiche fiscali), gli accessi presso le aziende, le indagini finanziarie, l’attività di tutoraggio nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione, gli accertamenti induttivi e sintetici. Utilizzando questi metodi si giunge spesso all’accertamento fiscale che non sempre il contribuente ritiene corretto, e a ragion veduta.

Molteplici sono poi le possibilità di evitare il processo tributario ricorrendo agli strumenti cosiddetti deflattivi, come: l’autotutela, l’accertamento con adesione, la mediazione tributaria.

Nonostante tutto, il contenzioso tributario è in aumento. La crisi finanziaria, l’aumento delle attività di verifica, delle sanzioni, l’impossibilità delle imprese e dei cittadini di pagare quanto richiesto, gli errori sempre più crescenti nelle attività ispettive, il moltiplicarsi degli atti illegittimi e infondati emessi dall’Agenzia delle Entrate portano inevitabilmente a contestare tali pretese.

Un’attenta e corretta analisi degli atti pervenuti al contribuente (avviso di accertamento, di liquidazione, cartella di pagamento, ecc.) può essere determinante nella scelta, a seconda dei casi, di richiedere un intervento di modifica della pretesa fiscale con un’istanza di autotutela, un contradditorio con l’ufficio interessato, una mediazione e, se necessario o conveniente, presentare ricorso.

Diviene importante a questo punto affidarsi ad un interlocutore che sia a conoscenza non solo della normativa fiscale, ma che ne conosca i limiti, la sappia interpretare, per garantire un’assistenza completa ed efficace, per rappresentare e difendere i diritti dei propri assistiti.

I professionisti dello Studio Notaro si occupano di Diritto Tributario e relativo Contenzioso da oltre trent’anni. Durante questo periodo hanno assistito e difeso centinaia di imprese e cittadini con il massimo impegno e professionalità. Il cliente viene seguito, informato ed aggiornato fin dai primi istanti relativi allo studio della pratica, la linea difensiva da seguire, la scelta della metodologia, gli obiettivi da raggiungere. I costi sono predeterminati all’affidamento dell’incarico che è sempre scritto e garantito da apposita polizza assicurativa per rischi professionali. Particolare attenzione viene posta sulla convenienza o meno ad agire avverso la pretesa del fisco, verificando le opportunità date dagli strumenti deflattivi, cercando la soluzione migliore per il cliente.

L' arbitrato

L’arbitrato è un ulteriore strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali, disciplinato dal codice di procedura civile dagli art. 806 e seguenti. L’Istituto arbitrale è svolto mediante l’affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente scelti dalle parti, i quali producono una loro decisione, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata, decisione che può assumere valore pari a quello delle sentenze dei giudici togati. La scelta di affidare la risoluzione della controversia all’istituto dell’arbitrato può essere già inserita con un’apposita clausola in un contratto, oppure può essere scelto a controversia sorta mediante la sottoscrizione di un accordo tra le parti inerente la cosiddetta clausola compromissoria.

Vantaggi:

Competenza l’arbitro non è un giudice generico: infatti, può essere nominato fra persone esperte, o nel settore giuridico rilevante nella controversia (societario, contrattuale ecc.), o nel ramo commerciale dell’oggetto del contendere.

Economicità affidare le risoluzioni delle controversie all’arbitrato, comporta spese di gran lunga inferiori a quelle occorrenti, se si ricorre alla giustizia ordinaria.

Rapidità non essendo soggetta ai vincoli formali e burocratici richiesti dal sistema giudiziale, l’arbitrato presenta carattere di maggiore elasticità e di conseguenza riduce notevolmente i tempi di attesa.

Riservatezza l’arbitrato viene condotto da un “giudice privato”, offrendo garanzie di maggior riservatezza della procedura.

MEDIAZIONE - CONCILIAZIONE

Presso lo Studio Notaro possono essere conciliate le vertenze di lavoro ai sensi della Legge 604/66 e successive modifiche. Professionisti accreditati allo Studio, iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, rappresentanti sindacali e datoriali con firma depositata presso la DTL di Napoli (Direzione Territoriale del Lavoro), svolgono la conciliazione alla presenza del datore del lavoro e del lavoratore, al termine della quale viene redatto un verbale che, depositato a cura dello Studio presso la DTL, preclude ogni futura pretesa da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

 L’art. 2113 cod. civ. infatti prevede che le – rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi possono essere invalidate dal dipendente con impugnazione che deve essere proposta con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Questa possibilità di impugnazione è esclusa per le conciliazioni attuate in base agli artt. 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.

Queste norme disciplinano la conciliazione davanti al giudice, davanti alla Commissione di conciliazione oppure in sede sindacale. La conciliazione in sede sindacale, per essere qualificata tale ai fini dell’art. 2113 cod. civ., deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale.

  La Conciliazione in sede sindacale presso lo Studio Notaro assicura:

 –          L’assoluta riservatezza dei dati trattati.

 –          Comodità, semplicità e velocità del servizio.

 –          La risoluzione definitiva delle vertenze in atto e la prevenzione di quelle future.

 –          L’inoppugnabilità delle rinunce formulate e delle transazioni      stipulate.

 Inoltre, tale procedura è esperibile sia durante il rapporto di lavoro e sia al termine dello stesso.

 

 

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