
Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre
Novità in arrivo per aziende e lavoratori del settore edile : dal 1° ottobre 2025 cambia infatti la disciplina del contributo contrattuale dovuto al Fondo Prevedi . Le novità sono contenute nell’accordo sottoscritto il 4 luglio 2025, integrato dall'accordo del 15 luglio 2025.
Vediamo di che si tratta.
Fondo Prevedi: cos’è e a chi è rivolto
Prevedi è il Fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori del settore edile inquadrati nei CCNL edilizia industria ed artigianato , strumento previdenziale nato con l’obiettivo di offrire una forma di integrazione pensionistica attraverso il versamento di contributi finalizzati alla costituzione di una posizione individuale a favore del lavoratore.
La sua istituzione rientra nel più ampio quadro delle politiche di welfare contrattuale volte a tutelare il lavoratore nel medio-lungo termine, con particolare attenzione alla fase del pensionamento.
I contributi versati al Fondo vengono infatti investiti e capitalizzati secondo criteri di prudenza e diversificazione, al fine di garantire al lavoratore un trattamento pensionistico complementare rispetto a quello obbligatorio fornito dall’Inps.
Finalità
Scopo principale del Fondo è dunque è integrare la pensione pubblica attraverso l’accantonamento di contributi obbligatori e volontari in una posizione individuale, che verrà liquidata al lavoratore al momento del pensionamento o nei casi previsti dalla normativa vigente (anticipazioni, riscatto).
In particolare, Prevedi risponde all’esigenza di costruire una forma di previdenza di specificamente progettata per i lavoratori edili, caratterizzati da una carriera professionale spesso discontinua, frammentata e soggetta a cicli occupazionali irregolari.
La natura contrattuale del fondo assicura, infine, trasparenza nella gestione, controllo paritetico da parte delle parti sociali e costi contenuti rispetto ad altre forme previdenziali private.
Inquadramento contrattuale di riferimento
L’obbligo di contribuzione al Fondo Prevedi è stato introdotto dai CCNL del settore edile, sia per il comparto industriale che per quello artigianale, a partire dal 1° gennaio 2015 .
Da tale data dunque tutti i lavoratori edili, sia operai che impiegati, rientranti nel perimetro di applicazione dei CCNL edilizia industria o edilizia artigianato sono interessati dalla disciplina relativa al contributo contrattuale a favore di Prevedi.
L’adesione al Fondo non è lasciata dunque alla scelta del lavoratore, come avviene in altri settori, ma deriva automaticamente dal contratto collettivo applicato, rendendo il versamento del contributo contrattuale un obbligo per il datore di lavoro.
Modalità di contribuzione prima delle novità 2025
Prima dell’introduzione delle modifiche previste dagli accordi del 4 e 15 luglio 2025, il meccanismo di contribuzione al Fondo Prevedi seguiva un modello consolidato, articolato in tre componenti principali:
- il contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro;
- il contributo volontario del lavoratore;
- il possibile conferimento del TFR .
Contributo contrattuale a carico del datore di lavoro
Il contributo contrattuale rappresenta l’elemento base del sistema di finanziamento del Fondo Prevedi: è un importo mensile, fisso e predeterminato , variabile tra dieci e venti euro in funzione della categoria professionale (operaio o impiegato), del livello di inquadramento e del contratto collettivo applicato (industria o artigianato).
Questo contributo è interamente a carico del datore di lavoro e viene versato mensilmente alla posizione individuale del lavoratore; l’obbligo del versamento decorre, in linea generale, dal momento dell’assunzione, salvo specifiche condizioni contrattuali che ne limitano l’applicazione per rapporti inferiori a una certa durata (vediamo in seguito cosa stabiliscono i due accordi 2025).
Per gli operai , il calcolo del contributo è effettuato in base alle ore ordinarie di effettivo lavoro includendo anche i periodi di congedo parentale obbligatorio , mentre sono esclusi straordinari, malattia, cassa integrazione e congedi facoltativi.
Per gli impiegati , invece, il contributo è calcolato su base mensile con riferimento a 14 mensilità , considerando come mese intero ogni periodo pari o superiore a 15 giorni lavorativi, mentre non si considerano le frazioni inferiori.
Anche in questo caso, i periodi di congedo obbligatorio rientrano nel computo, mentre ne sono esclusi quelli di assenza per malattia, infortunio, aspettativa non retribuita o cassa integrazione.
Attivazione dell’adesione al Fondo
Per i lavoratori non ancora iscritti al Fondo Prevedi , il primo versamento del contributo contrattuale da parte del datore di lavoro ha l’effetto di attivare automaticamente l’adesione al fondo. Tale iscrizione non richiede una manifestazione esplicita di volontà da parte del lavoratore, in quanto è prevista direttamente dalla disciplina collettiva .
Ciò significa che ogni lavoratore edile rientrante nei CCNL di riferimento viene iscritto a Prevedi al momento del primo versamento effettuato dal datore di lavoro, con l’apertura automatica di una posizione individuale a suo nome.
Contributo volontario del lavoratore (1% + 1%)
Oltre al contributo contrattuale obbligatorio, il lavoratore ha la facoltà di versare un contributo volontario pari all’ 1% della retribuzione lorda mensile, facoltà che comporta un beneficio immediato: il datore di lavoro è tenuto, per contratto, a versare un ulteriore contributo di pari importo (1%), generando un effetto di raddoppio del contributo volontario del lavoratore.
Questa modalità di contribuzione congiunta è incentivata in quanto consente un più rapido accrescimento della posizione previdenziale individuale e una maggiore solidità della pensione complementare futura.
Conferimento del TFR
Un’ulteriore possibilità offerta al lavoratore è quella di destinare al Fondo Prevedi il proprio TFR maturando, sia in forma integrale che parziale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Il lavoratore ha comunque la possibilità di mantenere il TFR in azienda , qualora non intenda destinarlo a previdenza complementare.
NOTA BENE
:il TFR e i contributi contrattuali non possono essere versati a forme pensionistiche diverse da Prevedi, in quanto tale fondo è l’unico riconosciuto dai CCNL edilizia industria e artigianato come Fondo contrattuale di riferimento per il settore.
Il sistema di contribuzione a Prevedi così come delineato fino al luglio 2025 rispondeva all’esigenza di garantire una copertura pensionistica complementare obbligatoria per i lavoratori del settore edile.
L’obbligatorietà del contributo contrattuale, la possibilità di contribuire volontariamente con il meccanismo di raddoppio e la facoltà di conferire il TFR costituivano un impianto solido, ma che presentava criticità nella gestione dei rapporti di lavoro brevi e discontinui , particolarmente frequenti nel settore.
Proprio per rispondere a tali criticità, le Parti sociali hanno introdotto, con gli accordi del 4 e del 15luglio 2025, una riforma organica della disciplina volta a rafforzare l’equità contributiva, ridurre gli oneri impropri per le imprese e migliorare la tracciabilità e l’efficienza dei versamenti.
Le novità introdotte dall’accordo nazionale
L’accordo nazionale sottoscritto in data 4 luglio 2025 dalle Parti sociali del settore edile (ANCE, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia e le organizzazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL), come integrato da quello del 15 luglio 2025, ha introdotto modifiche rilevanti al sistema di contribuzione contrattuale al Fondo Prevedi.
Tali modifiche mirano a rendere più coerente e sostenibile l’impianto contributivo in presenza di contratti di lavoro di breve durata, frequenti nel settore delle costruzioni.
Le novità si applicano in modo specifico ai nuovi rapporti di lavoro instaurati a partire da una data precisa.
Vediamo di seguito.
Decorrenza e ambito di applicazione
L’accordo stabilisce in maniera chiara la decorrenza temporale delle nuove disposizioni: esse si applicano esclusivamente ai lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025 .
Si tratta, quindi, di una disciplina non retroattiva che non modifica le condizioni di contribuzione già in essere per i lavoratori assunti prima di tale data, che dunque continuano ad essere soggetti alla regolamentazione vigente fino al 30 settembre 2025.
L’obiettivo è di garantire certezza normativa e chiarezza applicativa per datori di lavoro e consulenti, evitando sovrapposizioni o interpretazioni dubbie.
Un aspetto centrale dell’accordo è l’introduzione di un requisito minimo di durata del rapporto di lavoro per l’attivazione del contributo contrattuale a Prevedi: il contributo è dovuto solo se il contratto supera i tre mesi di durata complessiva.
Calcolo del periodo minimo contrattuale
Il criterio per determinare se un rapporto di lavoro supera la soglia dei tre mesi è stato oggetto di una definizione tecnica da parte delle Parti sociali.
Secondo l’accordo, nella misurazione della durata contrattuale:
- le frazioni di mese inferiori a quindici giorni non sono considerate ai fini del computo;
- le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni vengono invece considerate come mese intero.
Tale modalità di calcolo si applica sia per i contratti continuativi, sia nei casi in cui il rapporto inizi o termini nel corso del mese.
Esempi pratici
- Un rapporto di lavoro dal 1° luglio al 10 ottobre (inclusi) sarà considerato di 3 mesi esatti, poiché luglio e agosto sono completi e ottobre ha una frazione <15 giorni ⇒ non scatta il contributo.
- Un rapporto dal 15 luglio al 15 ottobre sarà invece considerato di 4 mesi: luglio e ottobre hanno frazioni ≥15 giorni ⇒ scatta il contributo.
Questo sistema di calcolo ha lo scopo di uniformare e semplificare la gestione amministrativa dei rapporti brevi, evitando l’insorgenza di obblighi contributivi per contratti marginali e riducendo il rischio di generare posizioni contributive inattive o parzialmente finanziate presso il fondo.
Tempistiche e modalità di versamento
Nel caso di rapporti superiori a tre mesi (come sopra calcolati), il versamento al Fondo Prevedi decorre dal quarto mese di rapporto , inteso come mese di competenza; t uttavia, per garantire la piena valorizzazione della posizione previdenziale del lavoratore, è previsto che l’importo versato per il quarto mese ricomprenda anche le quote maturate nei primi tre mesi . In pratica, il primo versamento confluente nel Fondo avrà un valore cumulativo , comprensivo dei mesi pregressi.
ESEMPIO
- Per un impiegato assunto il 1° luglio 2025 e con contratto attivo fino al 31 dicembre 2025:
- il datore di lavoro non versa nulla nei primi tre mesi (luglio, agosto, settembre) ;
- ad ottobre (mese di competenza) , effettua un versamento al Fondo Prevedi che copre luglio, agosto, settembre e ottobre .
Questa soluzione operativa ha un duplice vantaggio:
- riduce gli oneri amministrativi iniziali per le imprese, che non devono versare contributi per rapporti che potrebbero cessare anticipatamente;
- preserva l’integrità della posizione contributiva del lavoratore, evitando vuoti contributivi nei primi mesi di rapporto.
Inoltre, tale modalità di versamento è coerente con il principio di economicità gestionale , favorendo un allineamento tra la stabilità del rapporto di lavoro e l’attivazione della contribuzione contrattuale.
Trattamento economico per rapporti brevi (inferiori a tre mesi)
Una delle principali innovazioni introdotte dall’accordo nazionale del 4 luglio 2025 in materia di contribuzione al Fondo Prevedi riguarda i rapporti di lavoro di durata inferiore ai tre mesi .
Come previsto dal nuovo sistema, per tali rapporti non si applica il contributo contrattuale ordinario al Fondo Prevedi, ma le Parti sociali hanno stabilito una misura economica sostitutiva volta a riconoscere comunque un beneficio al lavoratore, pur in assenza di versamenti al Fondo pensione complementare.
Il meccanismo si articola in due modalità distinte, a seconda della categoria contrattuale del lavoratore.
- Impiegati: importo lordo determinato su base mensile;
- Operai: importo lordo calcolato in base alle ore effettivamente lavorate.
Ecco nel dettaglio le regole applicabili per ciascuna categoria.
Impiegati
Per gli impiegati, sia nel comparto industriale sia in quello artigianale, il trattamento economico sostitutivo è erogato direttamente dall’azienda al termine del rapporto di lavoro, unitamente alle competenze di fine rapporto.
L’importo lordo riconosciuto è determinato moltiplicando il valore mensile corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore per il numero di mesi di durata effettiva del contratto, secondo i seguenti criteri:
- si considera come mese intero ogni frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario;
- le frazioni inferiori a 15 giorni non sono considerate nel conteggio.
I valori mensili variano però a seconda del contratto collettivo applicato:
CCNL edilizia industria
Livello
|
Valore mensile
|
7
|
€ 16,00
|
6
|
€ 14,40
|
5
|
€ 12,00
|
4
|
€ 11,20
|
3
|
€ 10,40
|
2
|
€ 9,36
|
1
|
€ 8,00
|
CCNL edilizia artigianato
Livello
|
Valore mensile
|
7
|
€ 16,40
|
6
|
€ 14,40
|
5
|
€ 12,00
|
4
|
€ 11,12
|
3
|
€ 10,40
|
2
|
€ 9,20
|
1
|
€ 8,00
|
Questi valori devono essere moltiplicati per il numero di mesi di effettiva durata del rapporto, come sopra calcolati, e l’importo così determinato ha natura lorda e viene erogato una tantum alla cessazione del contratto in aggiunta alle normali spettanze di fine rapporto.
NOTA BENE
: l’importo non incide su alcun istituto retributivo.
Operai
Per gli operai , invece, l’importo sostitutivo non viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro ma segue un percorso indiretto tramite le Casse edili/Edilcasse .
L’importo viene calcolato moltiplicando un coefficiente orario differenziato per categoria e contratto e per il numero di ore ordinarie effettivamente lavorate durante il periodo contrattuale. Non vengono considerate, quindi, le ore di straordinario, assenza per malattia, congedi facoltativi o cassa integrazione.
Anche in questo caso, i valori sono distinti tra il CCNL edilizia ndustria e il CCNL edilizia artigianato.
CCNL edilizia industria
Categoria
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Importo orario
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Operaio IV livello
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€ 0,072884
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Operaio specializzato
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€ 0,067640
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Operaio qualificato
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€ 0,060876
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Operaio comune
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€ 0,052060
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Custodi/guardiani, ecc.
|
€ 0,043320
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Custodi con alloggio
|
€ 0,043320
|
L’importo così calcolato viene trattenuto dall’azienda al netto delle ritenute di legge e versato alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente, in un Fondo dedicato.
Successivamente, la Cassa provvederà all’erogazione dell’importo all’operaio, generalmente in coincidenza con l’erogazione della GNF (Gratifica Natalizia Ferie), secondo modalità operative che saranno definite a livello territoriale o da CNCE.
Quando il contributo contrattuale Prevedi si applica fin dal primo mese
Nonostante la nuova disciplina prevista dai due accordi di luglio 2025 stabilisca, in via generale, che il contributo contrattuale al Fondo Prevedi decorra dal quarto mese nei rapporti di lavoro instaurati dal 1° ottobre 2025, esistono specifiche eccezioni in cui il contributo è dovuto sin dal primo mese di lavoro, eccezioni introdotte per garantire continuità contributiva nei confronti dei lavoratori che, avendo già aderito al Fondo in precedenti rapporti di lavoro, hanno attivato forme di contribuzione ulteriori rispetto a quella contrattuale.
In questi casi, l’adesione è già operativa e il lavoratore possiede una posizione attiva all’interno del Fondo.
L’accordo chiarisce che le nuove disposizioni non si applicano ai lavoratori che, nel corso di rapporti precedenti, hanno attivato almeno una delle seguenti forme di contribuzione aggiuntiva al Fondo Prevedi.
- Conferimento del TFR maturando : si tratta della scelta volontaria del lavoratore di destinare il proprio trattamento di fine rapporto, maturato mensilmente, al fondo pensione Prevedi. Tale opzione rappresenta un impegno individuale che rende attiva la posizione previdenziale e la alimenta in modo continuativo.
- Contributo volontario pari almeno all’1% della retribuzione lorda mensile: questo versamento, opzionale ma incentivato contrattualmente, comporta un contributo aggiuntivo pari all’1% a carico dell’azienda , con effetto moltiplicatore sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso, la presenza del contributo volontario dimostra un coinvolgimento attivo nella previdenza complementare.
Entrambe queste modalità indicano che il lavoratore ha già una posizione aperta e attiva nel Fondo, il che giustifica l’immediata ripresa dei versamenti contrattuali anche in caso di una nuova assunzione.
L’accertamento dell’attivazione di una di queste due contribuzioni aggiuntive non è lasciato alla dichiarazione delle parti, ma avviene attraverso i flussi informativi previsti dagli standard tecnici e organizzativi definiti da Prevedi, in collaborazione con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).
Tali flussi sono disciplinati e aggiornati in base all’accordo nazionale del 15 gennaio 2003, che definisce le modalità di scambio dati tra Casse Edili, aziende e Fondo Prevedi.
Grazie a questi standard, il sistema è in grado di rilevare in modo oggettivo e automatizzato:
- se il lavoratore ha già maturato TFR all’interno del fondo;
- se sono presenti contributi volontari versati in precedenti rapporti.
Se, all’atto dell’assunzione, il sistema rileva la presenza di contribuzione aggiuntiva attiva, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo contrattuale dal primo mese di rapporto, indipendentemente dalla durata prevista del contratto.
L’accordo integrativo del 15 luglio 2025: precisazioni operative
A soli undici giorni di distanza dall’accordo del 4 luglio, le Parti sociali hanno sottoscritto un accordo integrativo il15 luglio 2025, volto a chiarire e integrare alcune disposizioni tecniche e applicative relative alla nuova disciplina del contributo contrattuale Prevedi.
Sebbene il documento sia sintetico e costituito da una sola pagina, fornisce le indicazioni operative necessarie alla corretta applicazione dell’accordo principale, prevenendo interpretazioni difformi da parte delle imprese, dei consulenti del lavoro e degli enti bilaterali coinvolti.
Ulteriori specifiche per la gestione dei rapporti di breve durata
Dall’esame del documento emerge che l’accordo integrativo introduce precisazioni utili a chiarire il trattamento dei rapporti inferiori ai tre mesi , in particolare per quanto riguarda:
- le modalità di calcolo degli importi sostitutivi ;
- le tempistiche di erogazione da parte delle Casse Edili;
- le istruzioni tecniche per l’arrotondamento e il versamento degli importi spettanti.
Inoltre, viene sottolineato che gli importi economici sostitutivi non hanno alcuna incidenza sugli istituti retributivi e non producono effetti ai fini del TFR o di altre competenze di fine rapporto. Viene così confermata l’impostazione già contenuta nell’accordo principale.
Eventuali rettifiche tecniche o procedurali
L’accordo integrativo non introduce nuove regole sostanziali, ma si limita a:
- ribadire che le modalità di calcolo devono rispettare i criteri convenzionali stabiliti (es. mesi ≥15 giorni; ore ordinarie);
- prevedere che eventuali variazioni o correzioni di carattere tecnico (es. modifica dei coefficienti, aggiornamenti tabellari) saranno rese disponibili tramite apposite circolari applicative emesse da CNCE e Prevedi.
Faq
1. Da quando si applicano le nuove regole sul contributo contrattuale Prevedi?
Le nuove disposizioni introdotte dall’accordo nazionale del 4 luglio 2025 si applicano ai rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1° luglio 2025 . I lavoratori assunti prima di tale data continuano a essere regolati dalla disciplina previgente.
2. In quali casi il contributo Prevedi è dovuto sin dal primo mese di lavoro?
Il contributo contrattuale è dovuto fin dal primo mese se il lavoratore, in un precedente rapporto di lavoro, ha:
- conferito il TFR maturando a Prevedi;
- attivato un contributo volontario pari almeno all’1% della retribuzione lorda mensile.
La verifica avviene tramite i flussi informativi standardizzati definiti da CNCE e Prevedi.
3. Quando inizia l’obbligo di versamento del contributo contrattuale secondo le nuove regole?
Per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale Prevedi è dovuto solo se il rapporto di lavoro ha durata superiore a tre mesi. Il versamento decorre dal quarto mese e include anche le quote relative ai primi tre mesi, con un unico versamento cumulativo.
4. Come si calcola la durata minima di tre mesi per l’attivazione del contributo?
La durata si calcola considerando:
- Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni: non conteggiate;
- Le frazioni pari o superiori a 15 giorni: considerate come mese intero.
Questo criterio si applica sia agli impiegati sia agli operai.
5. Cosa accade se il rapporto di lavoro dura meno di tre mesi?
In caso di rapporti inferiori a tre mesi:
- Impiegati: ricevono un importo lordo sostitutivo al termine del rapporto, calcolato su base mensile.
- Operai: l’importo sostitutivo è calcolato in base alle ore ordinarie effettivamente lavorate e versato alla Cassa Edile/Edilcassa.
6. Il contributo contrattuale Prevedi incide sul TFR o su altri istituti retributivi?
No. Gli importi erogati in sostituzione del contributo Prevedi per i rapporti brevi non incidono su alcun istituto retributivo e non concorrono alla formazione del TFR.
7. Gli straordinari e la malattia sono rilevanti ai fini del calcolo del contributo?
No. Non sono considerate nel calcolo del contributo Prevedi:
- Le ore di straordinario.
- I periodi di malattia, cassa integrazione e congedo facoltativo.
Sono invece incluse le ore o giornate di congedo parentale obbligatorio .
8. Il lavoratore può versare un contributo aggiuntivo oltre quello contrattuale?
Sì. Il lavoratore può attivare un contributo volontario dell’1% della propria retribuzione lorda mensile. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a versare un ulteriore 1%, raddoppiando il contributo mensile.
9. È possibile conferire il TFR maturando a un fondo diverso da Prevedi?
No. Il TFR maturando non può essere versato a fondi pensione diversi da Prevedi, in quanto quest’ultimo è l’unico fondo di previdenza complementare riconosciuto dai CCNL Edili-industria e Edili-artigianato.
10. Quali adempimenti deve rispettare l’impresa in fase di assunzione?
Il datore di lavoro deve:
- verificare l’eventuale pregressa adesione a Prevedi con contribuzioni attive;
- applicare la corretta decorrenza del contributo in base alla durata del contratto e alla posizione del lavoratore;
- gestire i flussi informativi secondo gli standard CNCE.
11. Quali obblighi sussistono in fase di cessazione del rapporto?
In caso di cessazione prima dei tre mesi:
- per gli impiegati: l’importo sostitutivo deve essere liquidato direttamente in busta paga;
- per gli operai: l’importo è calcolato dall’azienda e versato alla Cassa Edile/Edilcassa, che lo eroga successivamente al lavoratore.
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