Nuovo modello TFR 3

17 settembre 2026

  

PREVIDENZA

Istituzione del nuovo Modulo TFR3

 

DM 4.9.2026 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

PERSONE FISICHE

 

 Con il DM 4.9.2026, pubblicato in data 8.9.2026 nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro, è stato reso disponibile il nuovo modulo denominato “TFR3”, istituito al fine di dare attuazione alle novità in materia di previdenza complementare introdotte dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), con particolare riferimento alle nuove modalità di conferimento tacito o automatico del TFR.

Il modulo in questione è disponibile anche in formato digitale, compilabile on line ed eventualmente notificato al datore di lavoro. Le relative modalità tecniche saranno definite con un apposito decreto ministeriale.

STRUTTURA DEL MODULO

Il modulo prevede innanzitutto l’attestazione del lavoratore di aver ricevuto da parte del datore di lavoro:

  • informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  • indicazione della forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica;
  • informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
  • indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
  • informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.

 

Ancora, il modulo richiede l’apposita dichiarazione del lavoratore con cui si attesta di essere di prima assunzione o non di prima assunzione.

Laddove non si tratti di una prima assunzione, il lavoratore interessato deve dichiarare se ha già in essere l’adesione alla previdenza complementare con versamento di tutto o parte del TFR, oppure di non essere aderente ad una forma di questo tipo.

Infine, le sezioni successive prevedono le opzioni per i lavoratori interessati di:

  • conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica;
  • non conferire il contributo del lavoratore alla forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica;
  • conferire il TFR in modo esplicito ad una specifica forma pensionistica complementare;
  • non conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare (per i lavoratori di prima assunzione).

Adempimenti dei datori di lavoro

Una volta terminata la compilazione, il datore di lavoro dovrà conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascerà copia al medesimo.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne darà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizierà a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dall’assunzione.

Tali versamenti comprenderanno quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorrerà da tale data.

 

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